Aree idonee, stretta nazionalista della RAS, ma occhio ai tempi sulle Comunità Energetiche.

Premessa

Dobbiamo difendere la nostra democrazia imperfetta come l’unico sistema nel quale ci possiamo riconoscere non essendovene, ad oggi, alcuno migliore, ma ovviamente questa premessa non mi vieta, anzi mi consente di criticare in modo costruttivo le recenti vincende che ruotano attorno alla questione rinnovabili e mettere in evidenza le tante contraddizioni. Lo faccio da convinto sostenitore del diritto dei sardi all’autogoverno.

Un primo giudizio sul Disegno di Legge

La giunta della Regione Autonoma della Sardegna, raccogliendo le istanze provenienti dalle manifestazioni di piazza, ha pubblicato la bozza del disegno di legge per l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione FER denominato “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti di produzione di energia da fonti di energia rinnovabile”. Con questo provvedimento la RAS fa riferimento “alla necessità di massimizzare le aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica, ma al contempo di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici”. Un colpo al cerchio ed uno alla botte, si direbbe, ma dobbiamo anche dire che la politica è l’arte del possibile e forse questo era il meglio che la politicca potesse espirmere in questo frangente,

Esprimere un giudizio sul provvedimento non è semplice. Da troppo tempo la classe politica si muove secondo un agenda dettata più dai sondaggi e dalle manifestazioni di piazza anziché secondo una lucida visione delle cose e personalmente questo mi preoccupa perché non mi fido affatto della piazza, soprattutto quando la piazza diventa folla di manzoniana memoria, o quando a prevalere sia una minoranza rumorosa su una maggioranza silenziosa. La piazza, del resto, è la medesima che vediamo nei social: rancorosa, invidiosa, populista, razzista, facilona, pressapochista, egoista, egocentrica, spesso ignorante (nel senso proprio letterale della scarsa conoscenza dell’argomento dei quali dibatte). Qualcuno mi dice che questa è la democrazia. E le proposte? Quelle possono attendere. L’importante è dire di no a tutto, a prescindere e pregiudizialmente. Poi domani arttendiamoci manifestazioni per le bollette alte dovute proprio alla nostra perdurante dipendenza dalle fonti fossili, La vicenda Brexit, scappata letteralmente di mano ad una classe politica inglese attenta ai sondaggi ed allo stomaco, non ci ha evidentemente insegnato abbastanza. Facciamo molta attenzione quando ascoltiamo acriticamente la piazza, soprattutto quando è sobillata con titoli roboanti e tendenziosi che fanno sempre presa sui lettori. Su questo argomento mi sono espresso molte volte, ma noto che non riceve sufficientemente attenzione perché ormai tra la realtà, la finzione ed il complottismo è quest’ultimo oramai a farla da padrone.

Gli effetti del Disegno di Legge

Non ho personalmente dubbi sul fatto che questo provvedimento, che intende incidere anche sugli impianti già autorizzati, ma i cui lavori non siamo ancora iniziati, costituisce nella pratica una pietra tombale per la stragrande maggioranza dei potenziali investimenti di settore e sarebbe da ingenui pensare che possano essere sostituiti a sufficienza da quelli locali, siano essi privati o pubblici, semplicemente perché, a dirla tutta, i cittadini e le imprese locali non hanno un portafoglio sufficiente a realizzarne nemmeno una parte ed è ridicolo pensare che saranno le multinazionali a farlo per pura filantropia, con impianti di pochi kW e su tetti che non siano di loro proprietà.

La Giunta ha quindi sbagliato? La piazza ha preso un abbaglio? No. Dietro ogni rivoluzione che parte dal basso esiste pur sempre una base di verità. Le energie rinnovabili sono un obiettivo irrinunciabile e il provvedimento messo in campo dalla RAS rischia seriamente di renderlo irraggiungibile, ma questo è ciò che succede quando la politica arriva in ritardo su una materia importante come quella dell’energia e si vede costretta a mettere una pezza che di fatto rischia di diventare un collo di bottiglia, per non dire un tappo. La realtà nella sua rappresentazione completa non è quella dell’Unione Sarda o dei comitati integralisti, ma è in ogni caso vero che in questi anni abbiamo assistito da meri spettatori alla crescita delle energie rinnovabili in Sardegna lasciando cittadini e aziende sarde ai margini con una poltica assente. E’ quindi urgente che la politica, i cittadini e le aziende diventino protagonisti acquisendo coscienza e consapevolezza e creando una cultura diffusa in materia elettrica che impedisca la deriva populistica, fatalistica e scandalistica degli ultimi mesi. Sul punto ho fatto di recente le mie proposte in un articolo dedicato.

Il testo integrale a disposizione per gli addetti ai lavori ed i pazienti.

Ma cosa prevede in breve il disegno di legge sardo? Come Presidente dell’Associazione Elettrica Sarda, (Comunità energetica Rinnovabile presente in tutti i Comuni della Sardegna), non potevo che averne interesse, in quanto impegnato quotidianamente nella realizzazione di impianti al servizio delle diverse Comunità in via di formazione. Alla fine dell’articolo potrete anche scaricare tutta la documentazione ufficiale, ma per i pigri e soprattutto per i non addetti ai lavori cerco di sintetizzarne il contenuto in poche righe, ispirandomi al testo della relazione accompagnatoria.

I poteri della Regione Autonoma della Sardegna

La Regione autonoma della Sardegna, nel caso di specie, ha legiferato sulla base della competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma anche attingendo al novero delle competenze statutarie, e in particolare esercitando la potestà legislativa primaria di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, integrata dalle “Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna Capo III del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480”. A supporto di questa impostazione la relazione accompagnatoria fa ampio riferimento a diversi passaggi di diverse sentenze della Corte Costituzionale.

Il conenuto schematico del Disegno di Legge.

L’articolo 1 ha 9 commi e indica in modo inequivoabile e chiaro che nella realizzazione di impianti FER dev’essere privilegiato “l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.

I commi dal 4 al 11 dettano disposizioni puntuali circa l’individuazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie delle rispettive taglie e tipologie d’impianti FER.

Il comma 4 individua le aree non idonee rimandando agli allegati A, B, C, D ed E, prevedendo il divieto di realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti, in conformità alla definizione di aree non idonee. Inoltre, lo stesso comma 4 disciplina la sorte dei procedimenti in corso o già conclusi al momento dell’entrata in vigore della legge. I procedimenti non ancora conclusi non potranno proseguire se i relativi impianti sono in contrasto con la normativa sopravvenuta di cui alla presente legge. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto impianti che ricadono nelle aree non idonee, sono privi di efficacia se l’esecuzione dei lavori di realizzazione non ha avuto inizio ovvero non ha comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Il comma 5 individua le aree idonee, rimandando all’allegato F.

Il comma 6, individua le aree ordinarie e disciplina un criterio di risoluzione di eventuali dicotomie relative ai casi in cui un progetto d’impianto ricada in un sito ricompreso sia in area ordinaria che area non idonea.

Il comma 7, invece, disciplina il criterio di risoluzione di eventuali dicotomie relative ai casi in cui un progetto d’impianto ricada in un sito ricompreso sia in area idonea che area non idonea.

I commi da 8 a 11, invece, dettano disposizioni puntuali sulle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti off-shore, con particolare riferimento alle opere di connessione a terra degli impianti medesimi.

L’articolo 2, al comma 1, prevede a decorrere dal 2025 l’istituzione di un fondo per la concessione di misure di incentivo finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo e individuando, genericamente, una serie di soggetti potenzialmente beneficiari: le persone fisiche, le imprese, i professionisti, le comunità energetiche, nonché gli enti pubblici regionali e territoriali con interventi limitati alle superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo ubicati nel territorio regionale e nella disponibilità dei residenti in Sardegna, i manufatti edili nella disponibilità delle imprese aventi sede operativa in Sardegna, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale, i manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti locali e degli enti di aria vasta, nonché i manufatti edili, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti regionali pubblici e territoriali. Le suddette aree o superfici devono comunque rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali prescrizioni tipologiche dettate, al fine di un loro corretto inserimento architettonico, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’allegato F.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che gli incentivi finanziari siano concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, il quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l’individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

L’articolo 3 introduce misure per semplificare e accelerare la promozione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in aree non idonee, permettendo agli enti locali di presentare alla Giunta regionale istanze per realizzazione dei singoli impianti con il coinvolgimento continuo e costante delle comunità locali

I commi dal 5 al 8 disciplinano il regime delle polizze fideiussorie connesse alla realizzazione. In particolare il comma 5 prevede in capo al proponente di un progetto di realizzazione di un impianto FER l’obbligo di presentare una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell’intervento dell’impianto medesimo. Inoltre, il soggetto titolare dell’impianto, previo rilascio del provvedimento autorizzativo, dell’impianto deve presentare una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell’impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall’impianto. Infine, si dispone che gli effetti del provvedimento autorizzatorio siano subordinati all’attivazione della polizza fideiussoria di cui al precedente periodo. I successivi commi 7 e 8 prevedono clausole puntuali che prevedono che le polizze siano rilasciate dai soggetti controllati dall’IVAS e che, le polizze debbano essere escutibili entro 15 giorni a prima richiesta con rinuncia, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice civile, alla preventiva escussione del debitore principale.

Il comma 9, invece detta disposizioni in materia di istituzione dell’Agenzia regionale dell’energia per l’esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, nonché nelle materie ad esse connesse, prevedendo che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approvi il disegno di legge di istituzione. Inoltre, si prevede che nell’ambito dell’Agenzia di cui al presente comma sia istituito l’Osservatorio Regionale per l’Energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

Il comma 10 prevede che al fine di garantire una programmazione territoriale, urbanistica ed energetica adeguata e coordinata la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l’aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,, l’abrogazione della legge regionale 3 luglio 2024 che consentiva l’installazione di impianti FER sulle aree gravate da usi civici.

Infine, l’articolo 4, prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 2, e l’articolo 5 le disposizioni finali inerenti all’entrata in vigore.

Conclusioni.

Cosa dire? Non c’è dubbio che il Disegno di Legge dia una decisa spallata a qualsiasi velleità per quanto riguarda la realizzazione di nuove centrali eoliche, lasciando qualche spazio residuale al settore fotovoltaico. l’art. 1 è chiarissimo e lo riscrivo: si predilige l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili. Più chiaro di di così non potrebbe essere!

I punti deboli del Disegno di Legge sono a mio parere tre: 1) il pericolo che una riduzione così decisa delle aree idonee possa determinare l’impossibilità di raggiungimento degli obiettivi complessivi di realizzazione di impianti FER nei termini previsti dalle leggi nazionali e comunitarie; 2) il pericolo che l’opinione pubblica, spinta dall’informazione scandalistica, continui ad opporsi anche alla realizzazione di impianti in aree che la legge regionale indica come idonee. 3) il pericolo che i tempi lunghi della politica in materia di spesa di fondi pubblici in favore delle configurazioni delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dei soggetti pubblici e privati con sedi in Sardegna siano compatibili con i termini stretti previsti dalle normative statali e comprtino un allungamento eccessivo della fase di transizione energetica.

In conclusione voglio essere costruttivo e affermo che in Sardegna, alla luce di questa nuova realtà normativa, per garantire investimenti sufficienti a raggiungere gli obiettivi FER, dovremmo avviare un new deal con il coinvolgimento degli investitori esterni con i quali condividere un nuovo modello di business basato non più sui grandi impianti, ma sulla costruzione di tanti piccoli impiant,i promuovendo le smart city e le smart grid ed ovviamente le Comunità Energetiche Rinnovabili. Questa proposta, è spesso considerata “non ricevibile” dalle multinazionali di settore,ma questa chiusura non tiene conto dell’attuale saturazione conclamata delle linee elettriche e le relative necessità legate al bilanciamento ed alla flessibilità del sistema elettrico, che farà divenire questo modello di business l’unico modello possibile e sostenibile.. Del resto il medesimo Art. 1, recita tra l’altro che la realizzazione degli impianti dovrò tenere conto delle caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. Il che, tradotto, significa preoccuprsi di realizzare gli impianti con un occhio alle reali esigenze elettriche dei territori passando, come con le CER, da una calcolo grossolano di dimensione regionale, corrispondente ad un’unica Zona di Mercato, ad un calcolo dei carichi riferito alle necessità e potenzialità delle singole Sottostazioni (Cabine) primarie..