Giornalettismo, disinformazione e testo unico dei doveri dei giornalisti in Sardegna. Il recente caso della Fondazione Mont’ ‘e Prama.

Il presente articolo vuole affrontare la spinosa questione del contemperamento tra le opposte esigenze della libera espressione e del diritto all’onorabilità delle persone, soprattutto di fronte ad accuse che possano rivelarsi false e il mio intento è quello di farlo nel rispetto del ruolo che ogni persona chiamata in causa riveste nel caso in questione, e di cui confermo stima e giudizio professionale generale più che positivo.

L’esigenza di occuparmi in modo più approfondito del tema nasce come mia istintiva reazione personale all’attuale stato decadente dell’informazione in Sardegna, in Italia e nel mondo, stato del quale sono responsabili anche le nuove tecnologie che hanno, da una parte, eroso significativamente il ruolo della tradizionale carta stampata dando spazio ad un tipo di giornalismo non professionale, dall’altra spinto gli stessi giornalisti professionisti a rincorrere la notizia più che a cercarla, puntando sul sensazionalismo ad ogni costo.

Il mio approccio all’argomento non è molto dissimile dal mio atteggiamento ipergarantista in materia di reati penali, anche perché una corretta ed equilibrata informazione può avere conseguenze penali indesiderate sia per chi l’informazione la fa (il giornalista) che per chi la subisce (la persona oggetto di inchiesta).

In premessa mi preme sottolineare come nell’era di internet l’enorme platea di potenziali lettori sconta una scarsa attitudine alla lettura ed alla comprensione di argomenti complessi, cosa che accadeva meno con la carta stampata, dove il tipo di lettore e le modalità di lettura permettevano sia un maggior filtro di partenza (ad ogni tipo di lettore per ideologia, cultura, interessi o area geografica corrispondeva un prodotto editoriale più adatto e tutte le persone disinteressate all’informazione non lo acquistavano o non lo leggevano affatto) sia una maggiore riflessività (oggi le notizie vengono letteralmente divorate con pochi secondi di video o di testo, mentre magari ci dedichiamo ad altre attività mentre in passato ci si sedeva comodi in poltrona per una lettura concentrata e attenta).

A questo cambiamento epocale si è adattata anche la stampa tradizionale che, a fronte di una secca perdita di lettori del prodotto fisico in edicola ha visto aprirsi una speranza nella potenzialmente illimitata moltitudine di lettori che non avevano mai né comprato né netto quotidiani in passato, per giunta anche al di  fuori dei precedenti limiti spazio temporali (limiti geografici ed orari).

Tutto ciò oggi imporrebbe, a maggior ragione, una crescente responsabilizzazione dei mezzi di informazione perché la violazione dei diritti della privacy e della onorabilità delle persone rischia di divenire prassi accettata in nome del sacrosanto diritto all’informazione e di espressione e questo rischio aumenta man mano che il giornalismo si avvicina sempre di più al sensazionalismo allontanandosi dall’informazione.  A spingere a questo degenerante approccio alla produzione giornalistica è tutto l’attuale sistema pubblicitario che si regge sul parametro delle visualizzazioni on line degli articoli in sostituzione dell’antico sistema delle vendite (diffusione) dei quotidiani cartacei almeno nel breve periodo. Ma la domanda a questo punto è che differenza ci sia tra il concetto di visualizzazione di una singola notizia e quello di diffusione di un intero prodotto/giornale e quanto questo spinga verso una sorta di deragliamento dell’informazione. La differenza è uguale a quella che esiste tra l’acquisto di impulso (vedo un prodotto in una vetrina qualsiasi in offerta e lo compro al volo, o magari anche online da un sito sconosciuto) e l’acquisto ragionato (mi occorre un prodotto e cerco con calma tra tutti i prodotti disponibili quale sia il più adatto alle mie esigenze e magari presso il mio riveditore di fiducia).  Un tempo ognuno di noi fruiva dell’informazione sula base delle proprie esigenze scegliendo di volta in volta i prodotti editoriali più adatti alle proprie esigenze. Oggi invece fruiamo di un’offerta di informazione che potremmo definire in gergo moderno con la sigla H24, senza interruzione e fortemente diversificata per quantità, fonte e qualità e se questo è stato un grande ed innegabile vantaggio in termini di immediatezza e disponibilità di informazioni pone peraltro grossi interrogativi sul piano dell’adeguatezza, dell’obiettività e delle enormi responsabilità connesse n tema correttezza, adeguatezza, protezione dei dati personali, riservatezza e onorabilità delle persone.

Sorge a questo punto più di un dubbio sull’adeguatezza, tra l’altro, dell’attuale normativa sulla libertà di stampa e di espressione (valore supremo di rango costituzionale) e i doveri etici del giornalismo che deve contemperare (e non è facile) la libertà di stampa con il diritto dei cittadini ad una informazione corretta che non cagioni ingiusti danni all’onorabilità delle persone oggetto di inchieste ed iniziative giornalistiche.

Nell’anno 2016 è entrata in vigore in Italia il testo unico dei doveri del giornalista con l’esigenza di armonizzare e sintetizzare in un unico testo l’abbondante decina (1) di documenti che sino ad allora regolavano la materia. 

All’attività del giornalista si ispira alla libertà di espressione sancita  dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che recita: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica”, ma si sottolinea anche come questa sacrosanta libertà di informazione, figlia della più avanzata concezione liberale della cultura democratica cosiddetta occidentale, sia “limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”. Il testo unico dei doveri del giornalista sottolinea inoltre che è obbligo inderogabile dei giornalisti “il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati  secondo i principi “dalla lealtà e dalla buona fede”. E per questo motivo di sottolinea che “devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori”.

All’art. 9 del medesimo testo unico è previsto che il giornalista  

a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;

b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;

c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;

d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;

e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;

f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione; g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Mi sono chiesto più volte se queste regole deontologiche siano davvero rispettate dall’attuale giornalismo e la mia prima impressione è che la situazione sia ormai fortemente compromessa e che sia urgente un intervento dello stesso ‘ordine dei giornalisti, giacché in una democrazia avanzata come quella nella quale ci vantiamo di vivere, non è pensabile che possa essere una legge dello stato, calata dall’alto e potenzialmente perniciosa per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti in gioco, a farlo.

Negli ultimi anni i danni da giornalismo sensazionalista sono sotto gli occhi di tutti ed a mio parere hanno contribuito solo a distruggere ma mai a creare una coscienza ed una consapevolezza tra i cittadini. A dispetto di una situazione economica e sociale generale dalle tinte chiaro scure, quindi con accenti parimenti positivi e negativi, la percezione dei cittadini è molto più negativa e da qualsiasi indagine demoscopica ne escono oggi con le ossa rotte tutte le istituzioni della Repubblica Italiana, il sistema politico nel suo complesso, partiti per primi, il sistema bancario, le istituzioni religiose, il mondo dello sport.  Non so cosa manchi all’appello, ma la mia sensazione è che il sistema informativo, in nome del sacrosanto diritto di cronaca. contribuisca a mettere in luce solo ombre e complotti, anche dove non ce ne sono, con una predilezione per quella che si può definire dietrologia, quel vezzo per il quale tutto è stato previsto, ma stranamente tutti avrebbero interesse a non accorgersene, ad iniziare proprio da chi denuncia ex post (a babbu mortu direbbero nel sud della nostra isola).

Questo modello di informazione che rischia di perdere la propria credibilità con una condotta eternamente relativista e deresponsabilizzante che getta tutto in populismo e demagogia per un click in più, che sta assumendo un ruolo preponderante nell’informazione dello Stivale italiano, dell’Europa e del mondo, investe in pieno anche la Sardegna con l’aggravante di colpire un sistema più debole e povero sul quale rischia di perpetuarsi l’antico adagio divide et impera, che divide i sardi e spreca in tal modo le migliori energie di cui possiamo disporre per nuovi progetti in grado di portarci verso una nuove stimolanti prospettive.

Tutto ciò che viene elaborato n Sardegna pare afflitto all’origine da una sorte di maledizione che qualcuno chiama invidia, ma che altri indicano come la nostra atavica tendenza a far emergere i nostri complessi di inferiorità, quel sentirci troppo spesso inadeguati, insufficienti a noi stessi, quasi che tutta la nostra classe dirigente (non solo politica, ma anche economica, culturale, sociale) sia sempre figlia di un dio minore.

E’ di questi giorni ad esempio una campagna mediatica di un noto giornalista locale, (che annovero tra i giornalisti seri) che, (a conferma che non nutro alcun pregiudizio, ho pubblicamente e convintamente  sostenuto in occasione della sua candidatura alla presidenza della Regione Autonoma della Sardegna nel lontano 1998), in un quotidiano sardo (un giornale e non un giornaletto!) che, a mio parere applicando il metodo sensazionalistico, agli occhi di chi conosce i fatti, fa emergere solo un sentimento fortemente negativo. Ma il vero problema non è qui, perché tra le migliaia di lettori casuali del web, rispetto a quelli invece affezionati e più preparati del quotidiano cartaceo, aumenta a dismisura la percentuale di lettori sguarniti degli strumenti e della conoscenza necessarie per valutare la reale portata degli articoli in parola, per non parlare della faciloneria con la quale piovono, sempre sul web, commenti mossi dal citato “impeto all’acquisto”, per cui la reazione (i commenti vergognosi e gratuiti) è peggiore della provocazione (l’articolo) a conferma che l’articolista ha colto nel segno (dal suo punto di vista) e non dovrebbe consolarsi pensando che lui non sia in nessun modo responsabile delle gravi affermazioni fatte sul web dai lettori, perché anzi è proprio la presenza di tali reazioni a confermare i dubbi sul metodo usato per scrivere dell’argomento, tanto che non si è fatta  attendere la richiesta formale di rettifica degli interessati.

E’ corretto che la stampa assolva al suo compito di controllo, ma sempre in uno spirito costruttivo e magari (merce molto rara) propositivo.

Dalla replica del soggetto dell’articolo, in questo caso una Fondazione attiva nel settore della valorizzazione di un sito archelogico di primaria importanza per i sardi ( senti qui ad esempio un’intervista al suo presidente) emerge che tutto sia stato fatto secondo i crismi della legalità.  Un addetto ai lavori, Bachisio, evidentemente dotato di cognizione di causa, “>afferma “Si può attaccare il discorso dei costi alti, ma a questo punto da operatore turistico, posso affermare che la fondazione si stia muovendo in varie direzioni per sprovincializzare il nostro animus di sardi isolani. Ora, a mio dire, sono secoli che ci piangiamo addosso perché non siamo riusciti a fare numeri di turismo culturale e siamo saldamente ancorati al turismo stagionale e balneare. Mi è parso di capire che la fondazione stia puntando alto, in un discorso di lungo periodo con l ambizione di cercare il mercato americano ed altri mercati appetitosi, con molto coraggio e faccia tosta, ma ritengo tale sforzo giusto ed ammirevole. Per quanto riguarda i costi, è la logica del turismo e del marketing bellezza!! Più investi e meglio raccogli!

Un altro lettore, Tony, commenta: “Mi pare che prevalga il pettegolezzo e l’avventurarsi in interpretazioni funzionali a una spettacolarizzazione delle questioni e che sia praticamente scomparsa la volontà di approfondire le notizie in maniera seria ed analitica. Tutto questo a discapito certamente della percezione comune rispetto alla serietà e all’onorabilità delle persone, ma anche, ed è ancor più grave, delle istituzioni coinvolte e della loro attività”.

Ma a i commenti di molti lettori sono pieni di odio e livore, delle peggiori accuse, di tutto ciò che gli articoli di giornale sono indirettamente responsabili, perché un giornalismo evoluto e non solo coraggioso e temerario (doti per le quali il giornalista in parola non fa certamente difetto e per le quali anzi è stato da molti apprezzato) deve oggi tenere conto che le dinamiche dell’informazione sono cambiate e che ogni informazione non si ferma nel luogo nella quale è stata scritta, ma è potenzialmente condivisibile ad un pubblico vario nello spazio e nel tempo ed in questo modo altamente suscettibile di ulteriore manipolazione attraverso la successiva attività di “sharing” in contesti molto variegati al di fuori del controllo dello stesso giornalista.

Chiudo con un appello all’informazione, soprattutto a quella professionale, quella cioè che deve per prima dare l’esempio. Per riuscire a sollevare il livello sociale, culturale e conseguentemente economico della bella isola di Sardegna servono coraggio, analisi,  a volte denuncia, ma mai fini a se stesse e cerchiamo anche di fare passi avanti e smettere di distruggere in continuazione tutti i nostri sforzi, perché i progetti si costruiscono mattone per mattone, ma non si può sempre procedere con repentini e perentori ordini di demolizione, così non si arriva mai a niente!

Ovviamente il medesimo appello vale anche per la politica, il modo economico e quello culturale della Sardegna, che per raggiungere un maggior benessere dovrebbero smettere di basarsi su un modello fondato sulla contrapposizione, per abbracciare un modello di costruzione e proposizione, in barba ad un sistema bipolarista imposto dall’esterno e dal quale possiamo uscirne con un maggiore rispetto dei sardi per i sardi. Fortza Paris|

Gavino Guiso

Testo unico dei doveri dei giornalisti

TITOLO I
PRINCÌPI E DOVERI

Articolo 1
Libertà d’informazione e di critica

L’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2
Fondamenti deontologici
Il giornalista:

     a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità          sostanziale dei fatti;
     b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
     c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
    d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
    e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
    f) rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
    g) applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
    h) cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

TITOLO II
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 3
Identità personale e diritto all’oblio
Il giornalista:

    a) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
    b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
    c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
    d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
    e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
    f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza;
    g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica
Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Articolo 5
Doveri nei confronti dei minori
Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Articolo 6
Doveri nei confronti dei soggetti deboli
Il giornalista:

    a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
    b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;
    c) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;
    d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Articolo 7
Doveri nei confronti degli stranieri
Il giornalista:

    a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (ALLEGATO 3), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
    b) tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

TITOLO III
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 8
Cronaca giudiziaria e processi in tv
Il giornalista:

    a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
    b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
    c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
    d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
    e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9
Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti
Il giornalista:

     a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
    b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
    c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
    d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;
    e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;
    f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
    g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10
Doveri in tema di pubblicità e sondaggi
1. Il giornalista:

     a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
    b) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.

2. Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

    a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
    b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
    c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
    d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
    e) il numero delle domande rivolte;
    f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
    g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11
Doveri in tema di informazione economica
Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)

Articolo 12
Doveri in tema di informazione sportiva
Il giornalista:

     a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
    b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
    c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

TITOLO IV
LAVORO GIORNALISTICO

Articolo 13
Solidarietà ed equa retribuzione
In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata (ALLEGATO 5).

Articolo 14
Uffici stampa
Il giornalista che opera negli uffici stampa:

    a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
    b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse con il suo incarico;
    c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

TITOLO V
SANZIONI

Articolo 15
Norme applicabili
La violazione delle regole e dei principî contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Articolo 16
Norma transitoria
Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.