Sa Carta de Logu noa, testo dei principi fondamentali
Capo II Principi fondamentali
Art. 1Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale
- La Sardegna si costituisce in Regione autonoma speciale.
Art. 2Nazione sarda
1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l’ambiente, la lingua,la cultura e l’eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.
2. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi con la presente Carta fondamentale in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell’Unione europea.
3. I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto del presente Statuto di autonomia e dei principi fondamentali della Costituzione
repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei dirittidell’uomo.
4. Il nucleo primo dell’autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.
Art. 3Popolo sardo
1. Il popolo sardo è l’insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell’Isola e di quanti si dichiarino appartenenti adesso.
2. La Regione sarda sostiene e cura la divulgazione, tramite i mezzi di comunicazione, dei valori culturali,storici, linguistici e delle tradizioni che sono alla base della peculiare identità del popolo sardo, rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le comunità sarde fuori dell’Isola e presta loro la necessaria assistenza.
3. La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.
Art. 4Lingua
1. Il sardo, al pari dell’italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Gli abitanti della Sardegna hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.
2. Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento di coufficialità sia con la lingua sarda sia con la lingua italiana.
3. Medesima tutela è riconosciuta al gallurese, al sassarese e al tabarchino nei rispettivi territori di competenza e ambiti di diffusione.
4. Sulla base di apposite leggi la Regione e le istituzioni sarde garantiscono l’uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.
Art. 5Insegnamento della storia e della lingua sarda
1. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie dii nsegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Isola.
Art. 6 Simboli della Sardegna
1. La Sardegna è dotata di propri simboliche ne incarnano l’identità; il relativo uso è regolamentato con legge del proprio Parlamento.
2. La bandiera della Sardegna è quella dei Quattro Mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all’inferitura.
3. Il giorno dell’approvazione della presente Carta è festa della Nazione sarda.
4. L’inno sardo è “Su patriotu sardu a sos feudatàrios”.
5. Il motto della Regione autonoma è”Fortza paris”.
Art. 7 Capitale
1. La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento, del Governo, della Consulta delle autonomie.
Art. 8 Quadro istituzionale
1. La Regione autonoma è parte della Repubblica italiana e dell’Unione europea.
2. I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.
3. La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti. È vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua,religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.
4. La nazionalità sarda è riconosciuta, al pari della nazionalità italiana, per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza.
5. L’acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge delP arlamento sardo che si conforma ai requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.
Art. 9 Azioni positive
- La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali e garantisce alla Regione autonoma perché le amministri, le risorse necessarie al suo benessere economico sociale e culturale.